Introduzione: cosa cambia dal 27 dicembre 2025
Il Conto Termico 3.0, aggiornato con il decreto del 7 agosto 2025 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2025, introduce modifiche sostanziali alle regole operative per l’accesso agli incentivi destinati a piccoli interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche.
Per i consulenti che gestiscono pratiche GSE per conto di imprese, le novità più rilevanti riguardano:
- Nuove soglie minime di risparmio energetico (10% per singolo intervento, 20% per multi-intervento)
- Requisiti tecnici più stringenti per impianti sopra i 200 kW
- Obbligo di diagnosi energetica conforme per dimostrare il risparmio
- Modulistica e procedure GSE aggiornate
Questo articolo analizza le principali novità operative dal punto di vista del professionista che presenta domande per clienti business, con focus su cosa cambia nella gestione pratica delle pratiche e su come adeguare i propri processi per evitare rigetti.
Quadro normativo: decreto 7 agosto 2025 e decorrenza
Il Conto Termico 3.0 aggiorna la disciplina precedente (DM 16 febbraio 2016) introducendo requisiti più stringenti in linea con gli obiettivi europei di efficienza energetica al 2030. Il decreto del 7 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ha decorrenza dal 27 dicembre 2025 (novantesimo giorno dalla pubblicazione).
Importante per i consulenti:
Le domande presentate prima del 27 dicembre 2025 non sono più ammissibili, perché dovevano prevedere la richiesta preliminare entro 30 giorni dal 27/12/2025. Le domande presentate dal 27 dicembre 2025 in poi devono rispettare i nuovi requisiti, incluse le soglie minime di risparmio energetico. I lavori devono iniziare dopo la richiesta preliminare, la quale non determina la prenotazione del contributo.
GSE ha pubblicato le nuove regole operative ma non ancora la modulistica aggiornata, disponibile sul portale dedicato. I consulenti che gestiscono pratiche per clienti devono familiarizzare con le nuove procedure per evitare errori in fase di presentazione.
Le nuove soglie di risparmio energetico: 10% e 20%
Una delle novità più rilevanti del Conto Termico 3.0 riguarda l’introduzione di soglie minime di risparmio energetico obbligatorie per le imprese:
- 10% di riduzione dell’energia primaria per interventi singoli (es. sostituzione di un generatore termico)
- 20% di riduzione dell’energia primaria per interventi multipli o complessi (es. coibentazione + pompa di calore + solare termico)
Queste soglie non sono indicative, ma obbligatorie. GSE verifica la conformità attraverso la diagnosi energetica allegata alla domanda. Se il risparmio certificato risulta inferiore alle soglie, la pratica viene respinta.
Come si calcola il risparmio energetico
Il risparmio energetico va calcolato in termini di energia primaria non rinnovabile (EPnr), confrontando:
- Scenario ante operam: consumo energetico dell’edificio prima dell’intervento
- Scenario post operam: consumo energetico stimato dopo l’intervento
Il calcolo deve essere effettuato da un tecnico abilitato (diagnosticatore energetico certificato) secondo le normative UNI/TS 11300 e deve essere documentato nella diagnosi energetica allegata alla domanda GSE.
Criticità frequente: molti consulenti sottovalutano l’importanza di una diagnosi energetica preliminare accurata. Presentare una domanda basandosi su stime approssimative può portare al rigetto della pratica in fase di istruttoria.
Beneficiari e ambito di applicazione
Il Conto Termico 3.0 è accessibile a:
- Pubbliche Amministrazioni (comuni, province, regioni, enti pubblici)
- Imprese private (tutte le dimensioni)
- Enti del Terzo Settore (con linee dedicate per alcune tipologie di intervento)
Per le imprese, il Conto Termico 3.0 copre interventi su edifici esistenti, con esclusione delle nuove costruzioni. Gli interventi ammissibili includono:


Requisiti tecnici e documentazione richiesta
Il Conto Termico 3.0 introduce requisiti tecnici più stringenti, soprattutto per impianti di taglia medio-grande. I consulenti devono prestare particolare attenzione a:
Contabilizzazione del calore e misurazione energia termica
Per impianti termici di potenza superiore a 200 kW diventa obbligatorio:
- Installare sistemi di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare o zona termica
- Dotare gli impianti di sistemi di misurazione dell’energia termica prodotta
- Predisporre un sistema di monitoraggio dei consumi effettivi
Attenzione: questi requisiti devono essere documentati nella perizia tecnica e nelle schede tecniche degli impianti. GSE verifica la presenza di questi sistemi in fase di sopralluogo.
COP minimi per pompe di calore secondo UNI EN 14511
Il decreto introduce valori minimi di COP (Coefficient of Performance) per le pompe di calore, misurati secondo la norma UNI EN 14511. I valori minimi variano in base alla tipologia di pompa di calore e alla temperatura di mandata.
Per i consulenti è fondamentale verificare che le schede tecniche degli impianti proposti riportino i valori di COP certificati secondo UNI EN 14511.
Diagnosi energetica e APE
La documentazione tecnica obbligatoria per presentare domanda GSE include:
- Diagnosi energetica ante operam con calcolo del risparmio energetico atteso
- APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante e post intervento
- Schede tecniche degli impianti con certificazioni di conformità
- Relazione tecnica con descrizione dettagliata degli interventi
La diagnosi energetica è il documento cruciale: deve essere redatta da un tecnico abilitato e deve dimostrare in modo chiaro e incontrovertibile il raggiungimento delle soglie minime di risparmio (10% o 20%).
Nuove regole operative GSE: cosa cambia nella gestione pratica
GSE ha aggiornato le procedure operative con alcune novità rilevanti per i consulenti:
Procedure semplificate per piccole taglie
Per interventi di piccola taglia (sotto determinate soglie di potenza/superficie) sono state introdotte procedure semplificate con modulistica ridotta. Tuttavia, l’obbligo di rispettare le soglie di risparmio energetico resta valido anche per questi interventi.
Modulistica aggiornata e allegati obbligatori
La nuova modulistica GSE richiede informazioni più dettagliate su:
- Metodologia di calcolo del risparmio energetico
- Certificazioni tecniche degli impianti installati
- Sistemi di misurazione e monitoraggio (per impianti > 200 kW)
Tempistiche di istruttoria
GSE ha confermato i tempi massimi di istruttoria (60 giorni per pratiche complete), ma ha introdotto maggiore rigore nei controlli documentali. Le pratiche incomplete o con documentazione non conforme vengono respinte più frequentemente rispetto al passato.
Impatti operativi per i consulenti energy manager
Per i consulenti che gestiscono pratiche Conto Termico per clienti business, le novità del decreto 7 agosto 2025 comportano alcuni cambiamenti operativi importanti:
- Necessità di diagnosi energetica preliminare accurata
Non è più possibile presentare domande basandosi su stime approssimative del risparmio energetico. È necessario coinvolgere un diagnosticatore energetico certificato fin dalla fase preliminare per verificare la fattibilità dell’intervento rispetto alle soglie 10%/20%. - Coordinamento più stretto con impiantisti e fornitori
I requisiti tecnici più stringenti (COP minimi, contabilizzazione del calore, sistemi di misurazione) richiedono un coordinamento più stretto con gli impiantisti per garantire che gli impianti proposti siano effettivamente conformi. - Aggiornamento delle competenze tecniche
I consulenti devono familiarizzare con:- Normativa UNI/TS 11300 per il calcolo del risparmio energetico
- Norma UNI EN 14511 per la certificazione delle pompe di calore
- Nuova modulistica GSE e procedure operative
Conclusioni: come adeguare i processi operativi
Il Conto Termico 3.0 rappresenta un’evoluzione importante della disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica, con requisiti più stringenti ma anche maggiori garanzie di qualità degli interventi.
Per i consulenti che gestiscono pratiche per conto di imprese, è fondamentale adeguare i propri processi operativi:
- Coinvolgere tecnici energetici certificati fin dalla fase preliminare per verificare la fattibilità degli interventi
- Verificare la conformità ai requisiti richiesti dal GSE
- Preparare documentazione completa e conforme prima della presentazione della domanda
- Aggiornarsi sulla nuova modulistica GSE e sulle procedure operative
Il rispetto delle nuove regole è fondamentale per evitare rigetti in fase di istruttoria e per garantire ai clienti l’accesso agli incentivi.